La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 15 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 387 del 04 Dicembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 15 Dicembre 1999 (prescrizione)
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