Avvocato – Procedimento disciplinare – Funzioni giurisdizionali del C.N.F. – Principi indipendenza, terzietà ed imparzialità – Violazione artt. 24 e 111 Cost. – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale, per asserito contrasto con l’art. 24 e con l’art. 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 31 Dicembre 2009 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Gennaio 2007 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 777 del 16 Gennaio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment