È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale, per asserito contrasto con l’art. 24 e con l’art. 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 31 Dicembre 2009 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Gennaio 2007 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 777 del 16 Gennaio 2014 (respinge)
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