La fase preliminare precedente alla fase dibattimentale del procedimento disciplinare è opportuna ma non necessaria, come esplicitamente previsto dall’art. 47 reg. att. che parla di raccolta di “opportune informazioni e documenti che il C.d.O. reputi necessari, nonchè di deduzioni che gli pervengano”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 settembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Settembre 2001 (censura)
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