Gli organi disciplinari sono tenuti a valutare i fatti nella loro rilevanza disciplinare e non penale; pertanto è irrilevante ai fini della valutazione della gravità di un fatto e nella determinazione della sanzione, che in ambito penale lo stesso sia considerato meno grave essendo diverse le finalità e gli aspetti che con l’azione disciplinare si vogliono perseguire. (Nella specie il C.N.F. che aveva prosciolto l’imputato su un capo di incolpazione aveva ridotto la sanzione meno della metà considerando che il fatto per il quale aveva ritenuto la responsabilità fosse più grave di un altro, anche se il primo, era sanzionato in misura minore sotto l’aspetto penale). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 5 giugno 2003, N. 132).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Dicembre 2000 (sospensione)
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