Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Natura ricognitiva – Difformità tra quanto contestato nella fase preliminare e quanto contestato con l’apertura del procedimento – Irrilevanza.

È irrilevante, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, che la contestazione formulata all’apertura del procedimento disciplinare sia difforme dalla contestazione formulata nella fase preliminare, avendo la stessa natura ricognitiva e informativa, e non applicandosi pertanto ad essa le garanzie procedimentali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 15 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 29 aprile 2003, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 29 Aprile 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 15 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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