È irrilevante, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, che la contestazione formulata all’apertura del procedimento disciplinare sia difforme dalla contestazione formulata nella fase preliminare, avendo la stessa natura ricognitiva e informativa, e non applicandosi pertanto ad essa le garanzie procedimentali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 15 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 29 Aprile 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 15 Ottobre 1999
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