Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 27 Maggio 2009
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