Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Audizione dell’interessato – Necessità – Non sussiste – Deliberazione e comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare – Necessità – Sussiste.

Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie, pertanto, la mancanza di audizione non determina alcuna causa di improcedibilità o di nullità degli atti del procedimento. Per la validità del procedimento disciplinare è, infatti, sufficiente che il C.d.O. deliberi l’apertura del procedimento disciplinare e ne faccia comunicazione all’interessato con la specificazione degli addebiti, per consentire all’incolpato di conoscere l’oggetto dell’incolpazione e potersi compiutamente difendere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 settembre 2004, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 30 Settembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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