Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato non sono obbligatori, non essendo previsti da alcuna disposizione normativa, benché auspicabili ed affidati alla scelta discrezionale del consiglio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 349
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Novembre 1999 (archiviazione)
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