La mancata audizione del professionista incolpato nella fase preliminare istruttoria, non essendo prevista dalla legge professionale, non determina invalidità del procedimento per il quale, peraltro, è sufficiente che l’incolpato sia posto in grado di conoscere le incolpazioni e di contraddire, esplicando ogni attività di difesa nell’udienza di dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 23 Ottobre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 08 Giugno 1998
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