Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare all’apertura del procedimento – Diritto di difesa – Pienezza della tutela – Esclusione – Ratio

Il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato all’incolpato (per il tramite delle garanzie previste dagli artt. 45 del r.d.l. n. 1578/1933 e 47 del r.d. n. 37/1934) soltanto nel corso del procedimento disciplinare, e non anche nella fase anteriore alla sua formale apertura nella quale non esiste ancora una incolpazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 27 Luglio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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