Nel procedimento disciplinare l’espletamento della fase istruttoria non è indispensabile e pertanto è legittima la contestuale notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la citazione in giudizio, ex art. 47, III comma, r.d. n. 37/1934, essendo con ciò rispettato il contraddittorio ed il diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 21 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 13 Luglio 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 21 Maggio 1998 (censura)
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