Avvocato – Procedimento disciplinare – Esposto presentato da avvocato non munito di mandato speciale – Inammissibilità.

Nel procedimento davanti al CNF, il professionista può essere assistito da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori solo se munito di mandato speciale, per tale intendendosi la procura conferita specificatamente per quel grado del procedimento. Conseguono, quali corollari di siffatta enunciazione di principio, la impossibilità di sanatoria del difetto di procura al difensore per effetto di successiva ratifica dell’operato del difensore medesimo da parte del rappresentato e la assoluta irrilevanza della procura rilasciata nell’ambito del procedimento dinanzi al CdO. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 29 maggio 2006, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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