E’ valido l’esposto presentato da un avvocato, pur in assenza di un mandato formale, se il terzo denunciante abbia firmato l’esposto insieme all’avvocato e abbia espressamente dichiarato che “la sua sottoscrizione in calce all’esposto vale sia per ratifica e conferma del contenuto, sia per revocare formalmente il mandato a suo tempo conferito al precedente professionista”, di cui ora denunciava il comportamento deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 20 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 20 Giugno 2003 (censura)
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