Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Mancanza esposto di terzi – Irrilevanza.

L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 20 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 17 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 20 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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