È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza dell’esposto o il ritiro dell’esposto presentato; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p.f., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 21 febbraio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 290
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Febbraio 1997 (sospensione)
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