E’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la lacunosità o imprecisione dell’esposto; infatti, secondo il disposto dell’articolo 38, III comma l.p.f., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 25 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2005, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 25 Novembre 2002 (avvertimento)
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