Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Apertura d’ufficio del procedimento – Notizia di illecito disciplinare – Fonte della notizia – Irrilevanza.

Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere. (Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie parzialmente il ricorso ordinario avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 6 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 3 marzo 2005, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 03 Marzo 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Dicembre 2002
Giurisprudenza CNF

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