La eccezione di mancanza della prova della regolare convocazione del collegio giudicante deve essere proposta in limine o comunque prima che sia assunta la decisione, come previsto dalla normativa penale che, in caso di carente regolamentazione, deve essere applicata al procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Luglio 2002 (avvertimento)
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