È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 38 r.d.l. 1578/33, per preteso contrasto con l’art. 25 della Costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nell’esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale; pertanto la funzione disciplinare, attribuita ai consigli, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 4 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 04 Luglio 2001 (sospensione)
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