È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 38 r.d.l. n. 1578/33 per preteso contrasto con l’articolo 25 della Costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale; pertanto la sua funzione disciplinare ha natura amministrativa e la sua regolamentazione non determina alcun contrasto con il principio costituzionale garantito dell’indipendenza della magistratura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 24 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2003, n. 260
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 13 Settembre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 24 Maggio 2002
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