Deve essere rigettata la richiesta di ulteriore e diversa ricostruzione dei fatti presentata per la prima volta nel ricorso al C.N.F., e relativa peraltro a circostanze non rilevanti al fine di escludere la riconosciuta e provata responsabilità disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 23 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 27 settembre 1999, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 27 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 23 Giugno 1997
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