Ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di disciplina; pertanto è manifestamente infondata la Q.L.C. degli artt. 38 e 44 l.p. con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, considerando il ruolo e la figura dell’avvocato che è collaboratore di giustizia, prevedono la responsabilità disciplinare del professionista che nell’esercizio della professione o anche nella vita privata si renda colpevole di abusi o di mancanza e di atti non conformi alla dignità e al decoro professionale, o che sia sottoposto a procedimento penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 362
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2002 (sospensione)
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