Avvocato – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa – Garanzia del contraddittorio.

Nel procedimento disciplinare avanti al C.d.O., avente natura amministrativa, l’esistenza dell’avviso di apertura del procedimento disciplinare, della tempestiva citazione per il giudizio, della facoltà dell’incolpato di prendere visione degli atti del procedimento, produrre deduzioni e indicare testimoni, soddisfano le esigenze di partecipazione e di difesa dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 2 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 18 Maggio 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 02 Giugno 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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