Avvocato – Procedimento disciplinare – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di insussistenza.

Non sussiste difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione qualora, pur in presenza di una diversa prospettazione, non vi sia stato uno stravolgimento della incolpazione contestata e la decisione faccia riferimento pur sempre a fatti anche implicitamente contenuti nella formulazione dell’addebito o comunque quando l’incolpato sia stato messo in grado di difendersi in relazione a tutte le circostanze di fatto sulle quali l’organo decidente in prima istanza ha fondato il proprio convincimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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