Avvocato – Procedimento disciplinare – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione – Decisione – Nullità.

Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto giunga ad applicare la sanzione per una violazione deontologica diversa. (Nella specie è stata assolto l’avvocato che in base alla sola testimonianza della parte denunciante era stato condannato per lesione del principio di lealtà e correttezza mentre, ove fosse stata provata la sua responsabilità, avrebbe dovuto essere condannato per violazione del principio di decoro e probità propri della classe forense). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ORSONI), sentenza del 12 giugno 2003, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Ottobre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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