Avvocato – Procedimento disciplinare – Difficoltà per il professionista incolpato di incontrare il nuovo difensore nominato – Impossibilità dell’incolpato ad essere presente – Richiesta di rinvio – Rigetto.

Non costituiscono motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio presentata dal ricorrente l’asserita difficoltà di incontrare il nuovo difensore nominato dopo la rinuncia del precedente e l’assunzione di altri impegni essendo sufficiente e congruo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per le fattispecie penali un termine a difesa non inferiore a tre giorni da assegnare al nuovo difensore per la visione degli atti ed essendo necessario, ai fini dell’accoglimento della richiesta di rinvio per impossibilità a partecipare all’udienza da parte dell’imputato che l’impedimento dello stesso sia supportato da un certificato medico che attesti l’assoluta impossibilità per la parte a comparire in udienza. (Nella specie peraltro tra la rinuncia al mandato del primo difensore, con la nomina del sostituto, e la nuova udienza erano trascorsi ben sessanta giorni , tempo certamente sufficiente ad approntare una adeguata difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2000 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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