Il termine di 15 giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 18 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 214
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 18 Dicembre 1997
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