Oggetto della impugnativa innanzi al CNF sono esclusivamente i provvedimenti disciplinari, ossia le decisioni che abbiano definito un procedimento disciplinare con la irrogazione di una sanzione nei confronti del professionista iscritto all’Albo. Non è pertanto suscettibile di gravame la deliberazione del Consiglio dell’Ordine che avvia un procedimento disciplinare, trattandosi di atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non è idoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Napoli, 24 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 24 Aprile 2007
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