La delibera di apertura del procedimento disciplinare, con cui il C.d.O., verificato che i fatti segnalati potrebbero avere rilevanza disciplinare, enuncia sommariamente i fatti dei quali il professionista sarà chiamato risponderne dandone comunicazione all’interessato e al P.M., pur concorrendo al procedimento che si conclude con la decisione, non è atto del procedimento disciplinare, e come tale non determina le nullità previste dall’art. 158 c.p.c. in tema di vizi relativi alla costituzione del giudice e all’intervento del P.M.. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 1996
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