Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Impugnabilità – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità.

Anche le delibere di apertura del procedimento disciplinare, che a seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 R.d.L. n. 1578/1933 possono essere impugnate innanzi al CNF conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (sent. n. 29294/08), partecipano del regime disciplinare delle “decisioni” di cui all’art. 50 co. 1 cit., onde anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione ai fini dell’impugnazione, come appunto previsto dal secondo comma della suddetta norma. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 226

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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