L’apertura del procedimento disciplinare deve essere oggetto di delibera, contenente peraltro gli addebiti contestati all’interessato; infatti la comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare con la specificazione degli addebiti consente all’incolpato di conoscere l’oggetto dell’incolpazione e quindi di potersi compiutamente difendere. (Nella specie è stata dichiarata la nullità del procedimento e la consequenziale nullità della decisione adottata). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 26 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 11 aprile 2003, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 11 Aprile 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 26 Maggio 2001
0 Comment