La mancata partecipazione del p.m. nel giudizio disciplinare davanti al C.d.O., che ha natura amministrativa, non determina alcuna nullità procedimentale, atteso che gli artt. 62 e 65 del r.d. n. 37/1934 attribuiscono al p.m. la semplice facoltà di intervenire, senza prevedere alcun obbligo in tal senso. Deve conseguentemente ritenersi che l’omessa preventiva notifica al p.m. della delibera di apertura del procedimento disciplinare può essere eccepita, quale causa di nullità, soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo tale prescrizione disposta nel suo esclusivo interesse (nella specie, il C.N.F., pur confermando nel merito la responsabilità disciplinare dell’incolpata in virtù dei comportamenti dalla stessa tenuti nell’esercizio dell’attività difensiva, palesemente in contrasto con la prudenza e il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense, ha ritenuto di comminare la meno severa sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno, in luogo della cancellazione, anche a motivo delle particolari condizioni di salute della ricorrente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 23 Novembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Gennaio 2003
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