Avvocato – Procedimento disciplinare – decreto di citazione – Contenuto – Indicazione del termine entro il quale prendere visione degli atti e proporre deduzioni – Necessità.

Nel procedimento disciplinare, per la tutela del diritto di difesa, il decreto di citazione a giudizio deve contenere a pena di nullità, ex art. 42 r.d.n. 37/1934, l’indicazione del termine entro il quale prendere visione degli atti e proporre deduzioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 febbraio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 11 marzo 2004, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 11 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Febbraio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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