Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità

Il decreto di citazione per giudizio disciplinare, con il quale il Presidente del C.d.O. locale fissa l’udienza di trattazione del procedimento e cita l’incolpata a comparire personalmente a tale udienza, presuppone che l’apertura del procedimento sia già stata deliberata, sicché tale atto, meramente esecutivo della precedente delibera di apertura, non può essere incluso nel novero degli atti impugnabili, sia pure alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata, propugnata dalla Suprema Corte con la sent. n. 29294/08, della norma prevista dall’art. 50 del d.p.r. n. 1578/1933. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso con il quale venga impugnato il decreto di citazione e non la delibera di apertura del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 21 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 21 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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