Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità

Il decreto di citazione a giudizio disciplinare, con il quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine locale fissa l’udienza di trattazione del procedimento e cita l’incolpato a comparirvi personalmente, in quanto meramente esecutivo della precedente delibera di apertura del procedimento che esso presuppone, non può essere incluso – contrariamente da quest’ultima – nel novero degli atti impugnabili, sia pur alla luce della lettura estensiva della norma di cui all’art. 50 del d.p.r. n. 1578/33 fornita dalla Corte Suprema con la sentenza n. 29294 del 15 dicembre 2008. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con il quale si impugni il decreto di citazione e non invece la delibera di apertura del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decreto di citazione a giudizio disciplinare C.d.O. di Rovigo, 21 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 settembre 2010, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 21 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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