L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando, per il principio dell’autonomia dei due procedimenti, l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, ove non sia stato aperto e concluso il procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 21 Febbraio 2003 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2001 (radiazione)
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