Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. n. 37/1934 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 2 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 140

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 02 Luglio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 02 Ottobre 1998
Giurisprudenza CNF

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