Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Richiamo a norme generiche del codice deontologico – Validità della decisione.

Le previsioni del codice deontologico forense hanno valore esemplificativo dei comportamenti più ricorrenti, rappresentano determinazioni e specificazioni dello jus vivens, e riempiono le previsioni generiche della legge professionale la cui violazione, da sola, è sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare e le conseguenti sanzioni. Pertanto non costituisce motivo di nullità della decisione l’eventuale riferimento a norme generiche e principi generali o a norme del codice deontologico non ancora in vigore al momento della commissione del fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 16 marzo 2004, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 16 Marzo 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 18 Maggio 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

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