Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Prova – Testimonianza del denunciante come unica prova – Contrasto con altri elementi probatori – Mancanza di prova certa.

La versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici asserzioni della parte non siano confermate da riscontri ed anzi siano discordanti rispetto ad altre testimonianze rese. In tale ipotesi il professionista deve essere assolto per mancanza di prova certa. (Nella specie è stato assolto, per mancanza di prova, il professionista che era stato condannato per omesso svolgimento del mandato in quanto non e stata raggiunta la prova certa dell’effettivo conferimento del mandato e del conseguente omesso svolgimento dello stesso). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 19 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 19 Gennaio 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 19 Settembre 2003
Giurisprudenza CNF

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