Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione penale – Rapporti – Rilevanza quanto alla sussistenza del fatto – Depenalizzazione del reato – Irrilevanza in sede disciplinare.

La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, a nulla rilevando, nella autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare, l’eventualità che sia successivamente intervenuto provvedimento legislativo di depenalizzazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 16 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 2000
Giurisprudenza CNF

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