Il termine di quindici giorni previsto dalla l.p.f. per la notifica all’interessato della decisione adottata dal C.d.O. ha natura ordinatoria (non perentoria), e pertanto la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato, bensì il semplice spostamento del dies a quo per l’eventuale impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 3 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 12 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 03 Maggio 1996
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