E’ legittima la notifica eseguita mediante consegna a persona qualificatasi autorizzata alla ricezione; l’ufficiale giudiziario, infatti, non ha l’obbligo di accertare la veridicità delle dichiarazioni circa l’autoqualificazione di addetto alla ricezione dell’atto rese dal consegnatario dello stesso, con la conseguenza che incombe sul destinatario dell’atto l’onere di dimostrare che il consegnatario non è a lui legato da alcun rapporto, nemmeno provvisorio o precario, comportante la suddetta qualità. (Nella specie il ricorrente pur dichiarando di non aver ricevuto l’atto notificatogli non ha mai eccepito la nullità della notifica perché avvenuta a mani di persona a lui estranea). (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 26 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 12 marzo 2003, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 12 Marzo 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
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