Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Mancanza di prova certa su alcuni capi di incolpazione – Testimonianza del denunciante come unica prova – Ipotesi di insufficienza.

La versione dei fatti fornita dal denunziante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici asserzioni della parte non siano corroborate dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato. In tale ipotesi il professionista deve essere assolto per mancanza di prova certa. (Accoglie parzialmente il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F. 28 novembre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SCASSELATI SFORZOLINI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 01 Aprile 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Novembre 1985 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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