Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dal professionista privo dello ius postulandi – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato dal professionista che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista ricorrente, a cui era stata inflitta una sanzione disciplinare, era un praticante avvocato e come tale non era iscritto all’albo degli avvocati). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 giugno 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 8 marzo 2002, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Giugno 2000
Giurisprudenza CNF

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