E’ valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, se pur sintetica, congrua e corretta tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante, senza che sia necessario a tale fine un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 27 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 27 Novembre 2002 (sospensione)
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