Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive in udienza – Illecito deontologico.
È valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, se pur sintetica, congrua e corretta tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi in udienza espressioni offensive verso il collega avversario. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento al professionista che si era rivolto verso il collega dandogli del “cafone”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 25 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 277
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 12 Dicembre 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 25 Ottobre 1999 (avvertimento)
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