Allorquando, come nella specie, l’eccezione non sia stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. essa non può essere dedotta come motivo di impugnazione dinanzi al C.N.F. Il C.N.F. è giudice di legittimità e di merito, quindi l’eventuale inadeguatezza della motivazione della decisione di primo grado può essere integrata e completata con l’approfondimento delle questioni e con la motivazione della decisione in secondo grado. Tale competenza riguarda tutte le questioni del giudizio dalle essenziali, (insussistenza dei fatti, loro riferibilità all’incolpato valutazione degli elementi probatori), alle accidentali (quali la relazione tra la sanzione inflitta e la condotta accertata). (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 6 maggio 2003 – 10 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 10 Aprile 2004 (cancellazione)
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