Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di insussistenza.

Non sussiste difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, quando il fatto tipico rimanga identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambi solo in alcuni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Per aversi mutamento del fatto, infatti, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, mentre non si ha violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, quando l’imputato attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 giugno 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 20 giugno 2005, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 20 Giugno 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Giugno 2004 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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