Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di insussistenza.

Non vi è difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza se, pur non essendovi una identità letterale tra imputazione e decisione, l’incolpato sia stato messo in grado di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto e a tutti gli addebiti mossi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 29 marzo 2003, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 29 Marzo 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Luglio 1999
Giurisprudenza CNF

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