Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra decisione e contestazione – Ipotesi di insussistenza.

La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa si ha soltanto quando vi sia stata una incolpazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando al decisione riguarda gli stessi fatti contestati. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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